Incoterms

Ocean Sped International Forwarding, con sede e direzione a Genova, è l’intermediario che organizza la spedizione, attraverso un contratto di mandato con il quale assume l’obbligo di concludere, in nome proprio o per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (es. operazioni doganali). Ocean Sped si impegna, alle condizioni previste dal contratto, a consegnare le merci, a trasferirne la proprietà e a consegnare tutti i documenti necessari. In considerazione delle tante norme, usi e consuetudini in vigore nei diversi Paesi, considerate anche le differenze operative e di lingua, si affida alla codificazione Incoterms che è un set di norme standardizzate, le più diffuse nelle prassi commerciali internazionali, onde evitare incomprensioni e controversie.

 

I termini di resa “Incoterms”, abbreviazione dall’inglese “INternational COmmercial TERMS”, sono una codificazione universalmente riconosciuta e nota, ossia “termini commerciali internazionali”, della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, che hanno lo scopo di stabilire in modo inequivocabile responsabilità, obblighi e rischi a carico del venditore e del compratore coinvolti in una transazione di merci nelle vendite internazionali. Forniscono quindi delle regole internazionali uniformi di consegna delle merci, attraverso undici termini commerciali, che vengono inseriti nei contratti di compravendita / spedizioni.

 

Le prime regole furono pubblicate nel 1936 come “Incoterms 1936”, con successive modifiche apportate nel 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 che sono attualmente gli Incoterms di riferimento, ma l’International Chamber of Commerce (ICC) sta già lavorando per redigere gli Incoterms 2020.

In funzione degli obblighi e dei rischi tra venditore e acquirente, gli Incoterm 2010 sono suddivisi in 4 gruppi:

 

  • Gruppo E (da “Ex”, partenza)

Comprende 1 sigla “Incoterms ExWorks / Franco Fabbrica”, in cui le responsabilità maggiori sono a carico di chi compra.

 

  • Gruppo F (da “Free”, franco)

Comprende 3 sigle, “Free Carrier / Franco Vettore”, “Free Alongside Ship / Franco Lungo Bordo”, “Free On Board / Franco a Bordo”, in cui il venditore si accolla spese e rischi del trasporto fino alla consegna delle merci al vettore, per poi da quel momento passare l’obbligo a carico del compratore.

 

  • Gruppo C (da “Cost” o “Carriage”)

Comprende 4 sigle, “Cost and Freight / Costo e Nolo”, “Cost, Insurance and Freight / Costo, Assicurazione e Nolo”, “Carriage paid to… / Trasporto pagato fino a…”, Carriage and Insurance paid to… / Trasporto e Assicurazione pagati fino a…” in cui assegnano al venditore i costi del trasporto presso la località stabilita, ma non i relativi rischi.

 

  • Gruppo D (da “Delivered”, consegnato)

Comprende 3 sigle, “Delivered at Place / Reso Terminal”, “Delivered at Place / Reso non sdoganato”, “Delivered Duty Paid / Reso sdoganato” in cui si assegnano le più alte responsabilità al venditore, che comprendono spese e rischi del trasporto, fino alla consegna.

 

Significato dei singoli termini in funzione della competenza delle diverse clausole Incoterms:

 

  • Incoterms ExW (Ex Works / Franco Fabbrica)

 

Con la clausola ExW Incoterms – il compratore si prende in carico le responsabilità e i costi dell’intero trasporto, a partire dal luogo da dove vengono prelevate le merci. Comprende comunque anche diversi rischi per il cedente. Questa clausola è in fase di revisione.

 

  • Incoterms FCA (Free Carrier / Franco Vettore)

Con la clausola FCA Incoterms, il venditore fa arrivare le merci fino al punto concordato con l’acquirente (es. terminal, magazzino, etc) per essere consegnate al vettore. Il venditore mantiene a suo carico lo sdoganamento in export ma da qui in poi le responsabilità ed i costi sono a carico del compratore. 

 

  • Incoterms FAS (Free Alongside Ship / Franco sotto bordo)

Con la clausola FAS Incoterms – clausola riservata al trasporto marittimo – il venditore si fa carico di responsabilità e costi del trasporto fino alla consegna delle merci in banchina nel porto d’imbarco.

 

  • Incoterms FOB (Free On Board / Franco a bordo)

Con la clausola FOB Incoterms – clausola riservata al trasporto marittimo – il venditore si fa carico di responsabilità e costi fino alla consegna delle merci a bordo della nave, oltre all’operazione doganale per l’esportazione.

 

  • Incoterms CFR (Cost and freight / Costo e Nolo)

Con la clausola CFR Incoterms il venditore si assume i costi del trasporto fino al porto di destinazione, mentre le responsabilità sono a carico dell’acquirente dal momento in cui le merci sono a bordo della nave.

 

  • Incoterms CIF (Cost Insurance and Freight / Costo, Assicurazione e Nolo)

Con la clausola CIF Incoterms il venditore si assume le responsabilità ed i costi del trasporto fino al porto di destinazione.

 

  • Incoterms CPT (Carriage paid to / Trasporto pagato fino a…)

Con la clausola CPT Incoterms – spesso utilizzata in caso di trasporto via aerea – il venditore fa arrivare le merci fino al punto concordato con l’acquirente (es. terminal, magazzino, etc) per essere consegnate al vettore. Il venditore mantiene a suo carico responsabilità e costi della spedizione fino al luogo concordato con l’acquirente oltre che dello sdoganamento in export.

 

  • Incoterms CIP (Carriage and Insurance paid to / Trasporto e Assicurazione pagati fino a…)

Con la clausola CIP Incoterms – spesso utilizzata in caso di trasporto via aerea – il venditore fa arrivare le merci fino al punto concordato con l’acquirente (es. terminal, magazzino, etc) per essere consegnate al vettore. Il venditore mantiene a suo carico responsabilità e costi della spedizione fino al luogo concordato con l’acquirente oltre che dello sdoganamento in export. Il venditore ha inoltre l’obbligo di coprire l’assicurazione della merce.

 

  • Incoterms DAT (Delivered at terminal / Reso al terminal)

Con la clausola DAT Incoterms il venditore si prende carico di responsabilità e costi del trasporto delle merci fino al terminal concordato (terminal, magazzino, banchina, aeroporto, etc) che deve essere indicato in modo esplicito, incluse anche le spese di sbarco o scarico. Il compratore ha a suo carico le operazioni doganali per l’importazione ed i relativi costi.

 

  • Incoterms DAP (Delivered at Place / Reso al luogo di destinazione)

Con la clausola DAP incoterms il venditore si occupa di coprire responsabilità e costi della spedizione fino al luogo concordato, finché la merce è pronta per essere scaricata, ma non sdoganata in quanto operazione a carico dell’acquirente.

 

  • Incoterms DDP (Delivered Duty Paid / Reso Sdoganato)

Con la clausola DDP Incoterms – che è l’opposto della clausola Ex Works Incoterms – il venditore si fa carico di responsabilità e costi per tutto il trasporto fino al luogo di destinazione, dove le merci devono essere scaricate, compreso lo sdoganamento.

Indirizzo

OCEAN SPED S.R.L. 
Vico Chiuso Paggi 4/13
16128 Genova (GE)
P. Iva 03477790103
R.E.A.: GE – 348192
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

 

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Fax: +39 010 2468467
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